giovedì 18 ottobre 2012

Derubata e beffata! L’Italia che non funziona di Giorgia Gazzetti

G.: Buongiorno! Mi hanno rubato il portafoglio sull’autobus e vorrei sporgere denuncia. Ho perso carta d’identità, tessera sanitaria, patente, bancomat e una carta prepagata. Le carte le ho già bloccate.


C.: E’ sicura che si tratti di furto?

G.: Sì sono sicura. Appena scesa dall’autobus ho sentito la borsa più leggero. Mi sono subito guardata intorno e sono anche tornata a casa sperando di aver dimenticato lì il portafoglio.

C.: Ok. Ho bisogno di un documento d’identità.

G.: Non ho un documento di identità.. Mi hanno rubato tutto purtroppo!

C.: In questo caso è necessario che porti due testimoni per poterla identificare.

G.: Ma io sono sola qui a Roma adesso. Come faccio?

C.: Non ha nessun altro documento?

G.: Forse ho il passaporto. Ma è Frosinone, a casa dei miei genitori. Posso chiamarli e farmi mandare un fax, va bene?

C.: No mi spiace, serve l’originale. Le consiglio, a questo punto, di fare la denuncia direttamente sabato quando torna a casa.

Credete che sia una barzelletta? Potrebbe ma non lo è. Eppure la legge sembra che dia ragione al carabiniere, almeno in parte. Infatti in assenza di un documento valido di identità bisogna portare due testimoni che ti riconoscano. E allora l’augurio, cari lettori, è che non vi capiti mai di essere derubati quando siete soli, o siete in una città troppo lontana da casa. Del resto perché mai dovrebbe capitare una di queste situazioni? Ma non vi preoccupate perché la legge è sempre dalla nostra parte. Ed è per questo che ammette anche la possibilità di recarsi presso il proprio Comune di residenza per farsi dare il numero della carta d’identità rubata o smarrita con la data del rilascio. Ma se il furto avviene a Taormina e voi vivete a Milano, bhè, ragazzi, questa allora è un’altra storia. Come direbbero in molti “Sono problemi tuoi”!

E se poi pensaste di essere dei geni perché avete con voi una fotocopia di uno dei documenti rubati o di un altro valido il cui originale tenete scrupolosamente riposto in un cassetto ma a centinaia di km di distanza da dove è avvenuto il furto, amici, anche in questo caso non avete scampo. Le fotocopie non sono valide. Parola mia! Ma torniamo un attimo indietro.

Lo spiacevole episodio, il furto e la beffa, è avvenuto a Roma durante una calda mattina di giugno, esattamente il 20, intorno alle ore 10.00, quando ero sull’autobus n. 92 e stavo per scendere alla fermata di Piazza Buenos Aires per recarmi a lavoro. Ovviamente a lavoro non ci sono più andata per sbrigare tutte le pratiche del caso. Eppure sono riuscita a fare la denuncia soltanto alle 15 del pomeriggio, dopo essermi recata, questa volta, al commissariato di Polizia dove hanno accolto la mia istanza. Senza troppi se e troppi ma. Forse solo perché a quell’ora faceva troppo caldo o forse perché ho avuto la fortuna, in Italia si usa chiamarla così la giustizia, di trovare persone disposte ad interpretare la legge non alla lettera.

La storia in fondo è a lieto fine. Ho una denuncia e, con questa, potrò riavere tutti i documenti che ho perso e riattivare le carte di credito. Ma se avessi seguito il consiglio dell’imbellettato giovane carabiniere, avrei dovuto far passare tre giorni prima di sporgere denuncia, correndo il rischio che i miei documenti finissero nelle mani di malintenzionati.

Ma se la legge è dalla parte del cittadino, in che modo siamo tutelati?

Dopo un mese ho ricevuto un'inaspettata telefonata dal Comando della Polizia di Frosinone per comunicarmi che il malcapitato ladro, avendo trovato nel portafoglio soltanto un pezzo da 5 euro, ha imbucato il mio portafoglio in una cassetta postale e Poste Italiane ha provveduto a spedirlo in centrale. Peccato che, ormai, avevo rifatto tutti i documenti!




Il punto
di Avv. Eleonora Bove - Mediatore Familiare e Socio AIMS

Il riferimento normativo che mette in dubbio la richiesta del carabiniere è il DPR 445/2000 art. 1 lettera C e D dal quale sembrerebbe ricavarsi che la denuncia di smarrimento della CI deve essere accettata in autocertificazione anche in riferimento allo stesso DPR ART 46 e 47. A contrastare detto DPR però vi è la circolare del 24.09.2001 n. 40/6-1 aggiornata con circolare del 12.09.2002 dell'ufficio legislazione comando generale che invece sancisce l'obbligo di denuncia per lo smarrimento e/o furto dei documenti con le modalità riferite dal carabiniere.

Per la patente, invece, i riferimenti normativi sono la legge n. 50/99 art. 1 ed il DPR n. 104 E n. 105/2000 e la lettera circolare del ministero dei trasporti prot. 848/C4 del 21.03.2001.

Tutto questo per dire che ognuno, polizia e carabinieri, applica la norma con la flessibilità che ritiene opportuna, con la conoscenza che ha della norma, e soprattutto sia col suo carattere che con la sua esperienza lavorativa. Dunque, il caos burocratico.





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